La caratteristica del regime forfettario è una determinazione forfettaria del reddito in base a specifici coefficienti di redditività, differenziati per categorie. Il prelievo fiscale avviene tramite una imposta sostitutiva di Irpef ed Irap, la cui aliquota è fissata al 15 per cento, senza limiti di età e di permanenza.

La novità principale apportata dalla legge riguarda l’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per le start-up. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 ( a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, quindi fino al 2019. Resta ferma la determinazione forfettaria del reddito tramite percentuali di redditività che non sono mutate tra 2015 e 2016.

Altra novità significativa per i forfettari è l’innalzamento della soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato. I limiti per tutte le attività sono stati aumentati di 10.000,00 euro, salvo per le attività professionali, per cui l’incremento è stato pari a 15.000,00 euro, portando il limite massimo a 30.000 euro.

E’ stato inoltre abrogato l’obbligo di confrontare il reddito da lavoro dipendente (compreso quello da pensione) con il reddito da lavoro autonomo per attestare che il secondo dei due supera il primo. L’unica regola da rispettare ora per rientrare nel regime impone di non superare un reddito da lavoro dipendente (o da pensione) di 30mila euro per il forfettario. Il tetto non si applica se il rapporto di lavoro è cessato.

Dal 2016 i forfettari avranno la possibilità di applicare una riduzione, su opzione, del 35% ai contributi previdenziali Inps (artigiani e commercianti), esclusi i professionisti. Viene abrogata, però, la possibilità di calcolare gli stessi contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul minimale.

I contribuenti che invece hanno scelto il regime di vantaggio (c.d. minimi) nel 2015 o in anni precedenti continueranno ad usufruire di tale regime, con le regole che lo contraddistinguono, fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età). Chi deciderà di iniziare quest’anno una nuova attività non potrà più aderire al regime di vantaggio, ma solo scegliere tra il regime forfettario, applicando le aliquote del 15% o del 5%, e quello ordinario.

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Il Nuovo Regime Forfettario ultima modifica: 2016-01-06T19:16:55+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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