Tassa rifiuti senza aree tassabili, accertamento nullo

L’avviso di accertamento per riscuotere la Tassa rifiuti senza aree tassabili notificato dal Comune è considerato nullo se non indica la specifica superficie tassata.

Secondo quanto affermato dalla sentenza n. 2533/10/2016 della Commissione tributaria provinciale di Bari, il Comune deve quindi indicare in modo preciso le aree tassate. Ad esempio dovrebbe specificare nell’avviso di accertamento se si tratta di superficie coperta o scoperta dell’appartamento o locale commerciale del contribuente.

Grave vizio di motivazione

Questa carenza non consente al contribuente di comprendere a quale tipologia di area faccia riferimento l’amministrazione comunale (per esempio se all’appartamento o al cortile). Per i giudici, quindi, l’avviso di accertamento per la tassa rifiuti senza aree tassabili è caratterizzato da un grave vizio di motivazione se non indica in modo specifico la superficie dell’immobile.

Inoltre se nemmeno il verbale con il quale la polizia municipale ha accertato la superficie tassabile dell’immobile fornisce dati comprensibili e non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito, l’avviso di accertamento non può fare semplicemente riferimento al verbale della polizia municipale ed è comunque considerato nullo.

Impossibilità di difesa

Tale difetto di motivazione comporta l’impossibilità per il contribuente di comprendere l’esatta consistenza della pretesa tributaria. Conseguentemente, il contribuente non ha elementi sufficienti per le difese da preparare e svolgere in sede di impugnazione.

La compressione del diritto di difesa determina l’illegittimità, con conseguente nullità, dell’avviso di accertamento. In caso di impugnazione vittoriosa dell’avviso di accertamento TARI non adeguatamente motivato, il Comune soccombente è condannato all’eliminazione del provvedimento dichiarato nullo e al pagamento delle spese processuali.

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Tassa rifiuti senza aree tassabili, accertamento nullo ultima modifica: 2016-10-03T11:42:36+02:00 da Roberto Francesco Orlandi
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